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Domande frequenti

Patrocinio a spese dello Stato

La persona condannata che si trovi in disagiate condizioni economiche e che intenda avviare un procedimento di sorveglianza, può richiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). L’istituto è regolato dalla Parte III (artt. 74-145) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in attuazione dell’art. 24, comma 3, Cost., che garantisce il diritto di difesa ai meno abbienti.

Ai fini dell’ammissione è necessario che la somma dei redditi imponibili (cc.dd. lordi) di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente risultanti dall’ultima dichiarazione Irpef non superi € 12.838,01  come stabilito c decreto interdirigenziale 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. 6.6.2023 . Tale limite è soggetto a revisione biennale, e comprende anche eventuali redditi esenti dall’Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte.

Secondo gli artt. 76 e 91, comma 4bis, del Testo unico in materia di spese di giustizia, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio gli imputati o condannati per reati fiscali o per reati di associazione mafiosa (art. 416bis c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, d.P.R. 309/1990), associazione finalizzata al contrabbando.

L’ammissione copre la nomina di un solo difensore di fiducia, scelto tra quelli iscritti nello speciale elenco degli ordini circondariali presenti nel distretto. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata unitamente all’istanza a cui si riferisce, oppure dopo aver ricevuto dal Tribunale o dall’Ufficio di Sorveglianza il decreto di fissazione udienza.

La domanda, debitamente sottoscritta, può essere presentata dall’interessato, o dal difensore di fiducia, personalmente o a mezzo raccomandata a/r. Se è l’interessato a presentarla, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità, a pena di inammissibilità. Se la domanda è presentata dal difensore, deve essere sottoscritta dall’interessato, e la firma autenticata dal difensore, a pena di inammissibilità. Se l’interessato è detenuto o internato, può presentare la domanda all’ufficio matricola dell’istituto penitenziario, firmandola in presenza di un addetto che autenticherà la firma oppure allegando fotocopia di un documento di identità.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, deve contenere, a pena di inammissibilità:

l’indicazione del procedimento a cui si riferisce (riportando l’oggetto dell’istanza per la quale si chiede il patrocinio gratuito e, possibilmente, il N. SIUS);

le generalità e il codice fiscale dell’interessato e di tutti i componenti della famiglia anagrafica;

la dichiarazione sostitutiva di certificazione il reddito imponibile complessivo (per i limiti di reddito e le modalità di calcolo, vedi supra);

l’impegno a comunicare ogni variazione dei redditi rilevante ai fini della concessione del beneficio, entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della comunicazione reddituale precedente.

Alla domanda è opportuno allegare la documentazione comprovante le condizioni reddituali (es. modelli Cud, modelli 730, estratti conto bancari da cui risultino gli accrediti da stipendio o pensione, o altra documentazione reddituale dell’interessato e dei familiari conviventi).
E’ anche opportuno indicare, allegando la relativa documentazione, l’eventuale proprietà di beni immobili o mobili registrati.

Il magistrato può chiedere all’Amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli, anche su tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche. Nel caso in cui le dichiarazioni reddituali risultino incomplete o false, o nel caso di mancata comunicazione degli eventuali aumenti di reddito dopo la concessione del gratuito patrocinio, è prevista l’esclusione dal beneficio, oltre l’eventuale restituzione, e l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 98 del d.P.R. n. 115/2002.

Se il richiedente è un cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la dichiarazione che indica l’ammontare del proprio reddito imponibile prodotto all’estero deve essere corredata da un certificazione rilasciata dall’autorità consolare del paese d’origine che ne attesti la veridicità. Laddove l’interessato sia detenuto o internato, tale certificazione può essere presentata anche dal difensore o da un familiare. In caso di impossibilità di produrre la certificazione richiesta, la medesima dovrà essere sostituita, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza, se è completa, se sussistono tutte le condizioni previste dalla legge, il magistrato ammette il richiedente al patrocinio a spese dello Stato. In caso di rigetto, l’interessato può presentare ricorso.
Se la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene accolta, l’onorario e le spese spettanti al difensore saranno liquidati dall’Amministrazione giudiziaria.

Liquidazione

Ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale, in modo che – in ogni caso – non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

La richiesta di liquidazione deve essere presentata – al più tardi – in sede di udienza, al termine della discussione, unitamente alla copia del decreto di ammissione, onde consentire al Collegio di procedere all’emissione del decreto di liquidazione contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio.

Qualora l’attività difensiva sia presentata nei confronti di soggetto dichiarato irreperibile, all’istanza andrà allegata anche copia del decreto di irreperibilità. Qualora l’attività difensiva sia prestata nei confronti di soggetto irreperibile di fatto, il difensore dovrà fornire prova dell’infruttuoso esperimento delle procedure di rintraccio.

Decorsi i termini per l’eventuale impugnazione, la Cancelleria provvederà alla trasmissione del decreto all’ufficio competente per il pagamento.

Normativa di riferimento

art. 24 Cost.;

artt. 74-145, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia;

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, in particolare gli artt. 38, 46, 47, 48, 75, 76.

Lista degli allegati"

Allegati

Richiedere fotocopie

Gli atti giudiziari sono, per loro natura, strettamente riservati. Possono prenderne visione, ed eventualmente farne copia, gli interessati e i loro difensori, o soggetti altrimenti legittimati.

Gli avvocati possono consultare i fascicoli, previa verifica del mandato difensivo, in orario di apertura al pubblico e, nei giorni di udienza, prima del suo inizio. Possono richiedere fotocopie utilizzando l’apposito modulo. Il pagamento si effettua attraverso marche per diritti di cancelleria, che devono essere consegnate in cancelleria per un importo pari ai diritti di copia dovuti.

I diritti di copia sono stabiliti dal D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, artt. 267-269 e tabelle allegate n. 6, 7 e 8. L’art. 270 stabilisce che per le copie urgenti, da rilasciarsi entro due giorni dalla richiesta, il diritto di copia è triplicato.

I diritti di copia vengono adeguati ogni tre anni, come previsto dall’art. 274 del D.P.R. 115/2002, in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’Istat. Al fine di incentivare l’uso dei supporti elettronici al posto della carta, una nuova normativa (Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, art. 4 comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24) ha aumentato del 50 per cento i diritti per le fotocopie in formato cartaceo, lasciando invariati gli importi nel caso si richiedano copie in formato elettronico. Attualmente vigono gli aggiornamenti stabiliti dal DM. Giustizia 9.07.2021 (GU 184 del 3.8.2021) In vigore dal 18.08.2021

Il diritto di certificato (art. 273 D.P.R. 115/2002, il cui importo è stato anch'esso aggiornato con DM. Giustizia 9.07.2021 , tenuto conto di quanto citato, ammonta a 3,92 euro e va corrisposto nel caso si richieda l’attestazione che è stato depositato un atto (il timbro di “ricevuta”) oppure la certificazione che è in corso un procedimento di sorveglianza, presso il Tribunale di Sorveglianza di Messina o l’Ufficio Sorveglianza di Messina.

Non vengono rilasciati per nessun motivo altri certificati (come quello del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti o quello delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato) che devono essere richiesti agli uffici competenti.

 

Lista degli allegati"

Allegati

A seguito della riforma Cartabia del Codice di procedura civile e l'abrogazione dell'art. 702 bis del c.p.c. e l'inserimento del Capo III quater libro secondo del c.p.c. denominato "del procedimento semplificato di cognizione" e degli artt. dal 281 decies al 281 del c.p.c, il ricorso in opposizione andrà promosso ai sensi dei sopra citati articoli a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Dati utili per l'emissione della fattura elettronica

CODICE FISCALE TRIBUNALE SORVEGLIANZA: 80004520831

CODICE IPA SPESE DI GIUSTIZIA: 4M0LDP

CODICE IPA SPESE DI FUNZIONAMENTO: ODCCIM

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